Lun-Ven: 9,30/12,30 - 14,00/17,30
Statuto
Lo Statuto Federidroelettrica

Articolo 1 - E’ costituita, ai sensi delle norme vigenti, fra Aziende italiane produttrici di energia idroelettrica, Associazioni di categoria e Professionisti del settore F.E.R., una Federazione denominata
FederIdroelettrica
La Federazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
Il logo della Federazione può essere utilizzato dagli Associati effettivi, affiancato al nome dell’Associazione, per esplicitare l’appartenenza al sistema confederale previa autorizzazione di FederIdroelettrica. Il logo non può essere utilizzato per fini commerciali e/o di business.

Articolo 2 - La Federazione non ha scopo di lucro, in quanto tutti gli eventuali introiti sono per statuto destinati al sostentamento e sviluppo delle attività promosse dalla stessa.
La Federazione ha lo scopo di promuovere e di perseguire l’autotutela dei piccoli e medi produttori di energia idroelettrica.
La promozione e l’autotutela degli Associati si esplica nei campi di interesse singolo e collettivo degli stessi e riguarda la produzione e la collocazione sul mercato dell’energia idroelettrica nel rispetto delle norme di legge e con particolare riguardo agli interessi generali stabiliti nella pianificazione energetica nazionale e locale.
Per il raggiungimento dei predetti scopi la Federazione si propone di:
- favorire e partecipare agli studi ed alle ricerche per la soluzione di problemi di ordine generale riguardanti l’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, con promozione di cultura, informazione sull’utilizzo produttivo di tutte le energie rinnovabili nonché nel risparmio nei consumi di energia elettrica.
- promuovere e partecipare alla riforma delle leggi e dei regolamenti che interessano il settore dell’energia elettrica in tutte le sue componenti, con azioni rivolte alle Autorità competenti in materia.
- promuovere, redigere e diffondere pubblicazioni e studi sull’uso e la commercializzazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.
- svolgere attività di servizio, informazione ed assistenza di carattere generale in favore degli Associati, relativamente al settore delle fonti rinnovabili ed al settore elettrico, sia nazionale che internazionale.
- promuovere e favorire accordi che interessino i rapporti fra gli Associati, Associazioni di categoria e i vari Enti che disciplinano il settore.
- introdurre codici di auto-regolamentazione vertenti le attività tra gli Associati.
- promuovere iniziative di accordo tra gli associati, per la valorizzazione e la miglior collocazione sul mercato della loro produzione e dei diritti connessi.
- promuovere l’utilizzo prioritario delle Fonti Rinnovabili sul libero mercato del settore elettrico.

Articolo 3 - La Federazione è apolitica, quindi rispettosa delle convinzioni personali dei propri Associati, nonché svincolata da ogni forma di collegamento con partiti politici o confessioni religiose.
La Federazione articolerà la propria organizzazione su base nazionale ed internazionale, attraverso gli strumenti organizzativi deliberati dalla Giunta Esecutiva.
Tale articolazione dovrà fornire gli strumenti atti ad una tutela e rappresentazione degli interessi degli Associati riguardanti sia le attuali che le future competenze europee, nazionali, regionali, provinciali e di altre Autorità in materia energetica, per l’utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico, del vento, del sole e delle fonti assimilate (FER), per la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica da queste fonti.
Il coordinamento associativo su base nazionale viene garantito mediante gli organismi dell’Associazione. Nello specifico viene appositamente costituito un Consiglio Territoriale come meglio evidenziato negli articoli successivi.

Articolo 4 - La Federazione ha la propria “sede legale” a Torino e potrà fissare una o più sedi operative in altra località con deliberazione del Consiglio Territoriale.
Potranno essere fissati punti di recapito operativi o sezioni locali in ogni Regione e Provincia italiana od anche all’estero, ove ci siano degli iscritti.

Articolo 5 - Possono far parte in veste di Soci tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, aziende, Enti pubblici e privati o Associazioni di categoria, che siano titolari di impianti idroelettrici in esercizio.
Possono iscriversi, in veste di Affiliati, persone fisiche o giuridiche, aziende, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, Istituzioni che:
• abbiano presentato alle Autorità competenti istanze autorizzative per la realizzazione di impianti idroelettrici;
• esercitano professioni connesse con la progettazione o la gestione di impianti idroelettrici.
• siano interessate a dare il loro contributo allo sviluppo ed al consolidamento dell’attività associativa.
Gli Affiliati partecipano alle iniziative ed alle assemblee della Federazione ma sono privi di elettorato attivo e passivo salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Statuto in relazione al solo elettorato passivo.
Tutti i Soci e gli Affiliati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e dell’eventuale contributo integrativo, deliberati dal Consiglio Territoriale ed approvati dall’Assemblea; il pagamento della quota andrà effettuato entro il termine fissato dalla Giunta Esecutiva; il mancato pagamento fa decadere dalla qualità di Socio.
L’ammissione a Socio o ad Affiliato avviene su domanda scritta del candidato rivolta alla Giunta Esecutiva; l’ammissione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva a maggioranza, con voto palese, nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda.
Nella domanda di ammissione dovrà essere espressa l’accettazione del presente Statuto, del regolamento interno e dovrà contenere, per i Soci proprietari di impianti idroelettrici in esercizio il valore della potenza media nominale di concessione degli impianti eserciti (somma delle potenze in caso di più impianti).

Articolo 6 - L’Associato è tenuto a rispettare lo Statuto ed il regolamento interno, ed a versare le quote stabilite ed i contributi integrativi che venissero deliberati dagli organismi associativi e approvati dall’Assemblea.
L’iscrizione alla Federazione decorre dalla data di accettazione della domanda e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviare alla Federazione, a mezzo lettera raccomandata o pec, entro il 31 (trentuno) ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce la richiesta di rinuncia.
La qualità di Associato si perde per:
a) dimissioni;
b) decesso;
c) liquidazione della società;
d) perdita dei requisiti fondamentali di cui all’art. 5;
e) esclusione dall’Associazione deliberata con le modalità previste dal presente Statuto e dal regolamento interno;
f) il mancato pagamento delle quote associative entro i termini fissati dalla Giunta Esecutiva e di ogni altro contributo che venisse deliberato.
La radiazione sarà pronunciata inappellabilmente da parte della Giunta Esecutiva con atto formale da portarsi a conoscenza dell’Associato entro i 30 (trenta) giorni successivi all’adozione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec; la cessazione per qualsiasi motivo dalla qualità di Associato non dà diritto alla restituzione dei contributi, né diritti sul patrimonio della Federazione.
Non si possono distribuire patrimonio, fondi e avanzi di gestione ai Soci, anche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione e/o distribuzione siano dovuti per legge.

Articolo 7 - Gli organi della Federazione sono:
a) l’Assemblea generale degli Associati;
b) il Consiglio Territoriale;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) i Vicepresidenti.
Al Presidente spetta un compenso annuale per l’attività svolta, deliberato dalla Giunta Esecutiva; eventuale compenso potrà essere previsto anche per i Vicepresidenti e i membri di Giunta Esecutiva, in relazione all’attività svolta, sempre su deliberazione dalla Giunta Esecutiva.
Agli organi istituzionali spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, previo controllo della Giunta Esecutiva.
Possono essere rappresentati ed eletti alle cariche sociali solo i Soci; per le persone giuridiche i rappresentanti legali o negoziali delle Società associate.

Articolo 8 - L’Assemblea è costituita dai rappresentanti designati da ciascun Associato o Affiliato, in regola con i versamenti delle quote associative alla data dell’Assemblea ed è espressamente inteso che il voto dei rappresentanti impegna il Socio mandante.
L’Associato o Affiliato può farsi rappresentare anche per semplice delega scritta da altro Associato o Affiliato.
L’Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 (trenta) marzo, per gli adempimenti del successivo art. 9.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, con lettera o telefax o posta elettronica, da inviarsi 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione Assembleare.
L’avviso di convocazione sarà a disposizione presso i locali della sede Legale o della eventuale sede operativa, durante i 15 (quindici) giorni precedenti la convocazione e sarà pubblicato sul sito internet della Federazione.
La lettera di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, che potrà anche essere diverso dalla sede, la data, l’ora e l’ordine del giorno.
L’Assemblea è regolarmente costituita quando è presente in prima convocazione la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; un associato può rappresentare, tramite delega, al massimo 10 (dieci) associati.
La seconda convocazione potrà avere luogo trascorso un giorno dalla prima convocazione.
La nomina delle cariche sociali è fatta con votazione segreta, salvo che l’Assemblea non decida, a maggioranza assoluta dei votanti, di procedere per votazione palese.
Per tutte le altre votazioni l’Assemblea si esprimerà con voto palese, salvo che l’Assemblea stessa, a maggioranza assoluta dei votanti, decida per il voto segreto.
Le delibere dell’Assemblea, indipendentemente dal voto palese o segreto, sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti o delle schede bianche o nulle, salvo le eccezioni sopra espresse.

Articolo 9 - Gli adempimenti dell’Assemblea generale degli Associati sono i seguenti:
- deliberare sulla relazione annuale presentata dal Revisore Legale;
- deliberare sul rendiconto economico e finanziario;
- nominare il Presidente ed i Vicepresidenti, nel numero massimo di due; Presidente e Vicepresidenti durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti;
- nominare i membri del Consiglio Territoriale, in numero non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 25 (venticinque), che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili;
- nominare il Revisore Legale; lo stesso dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile;
- approvare la misura delle quote associative, su proposta del Consiglio Terrìtoriale;
- deliberare sugli altri oggetti riguardanti il funzionamento della Federazione e contenuti nell’ordine del giorno.
Le delibere e gli atti decisi dall’Assemblea vengono portati a conoscenza degli associati dietro loro richiesta e sono consultabili nei locali della sede legale o della sede operativa e potranno essere consultati sul sito web.

Articolo 10 - L’Assemblea straordinaria delibera sulle variazioni dello Statuto Sociale, sullo scioglimento della Federazione e sugli argomenti posti all’ordine del giorno e potrà essere convocata dal Presidente:
- su sua iniziativa;
- su proposta del Consiglio Territoriale (maggioranza dei ¾);
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- su richiesta di almeno il 70% degli Associati.

Articolo 11 - Il Consiglio Territoriale è costituito da Consiglieri in numero non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 25 (venticinque), oltre al Presidente ed ai Vicepresidenti.
I membri del Consiglio Territoriale restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
Nel corso del quinquennio potranno pervenire alla Giunta Esecutiva eventuali candidature al ruolo di Consigliere Territoriale; qualora risultassero ancora posti liberi in Consiglio, le candidature ritenute idonee verranno sottoposte alla prima Assemblea utile per l’eventuale elezione; i nuovi eletti resteranno in carica sino al termine del quinquennio.
Il Consiglio Territoriale viene convocato dal Presidente mediante lettera o telefax o posta elettronica da spedirsi 5 (cinque) giorni prima della riunione od il giorno antecedente, in caso di urgenze.
La riunione del Consiglio Territoriale è valida quando è presente almeno la metà dei Consiglieri e sono ammesse le presenze per delega; i membri del Consiglio Territoriale che non parteciperanno a tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, saranno dichiarati decaduti.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del mandato del Presidente o, se necessario, immediatamente dopo la cessazione della carica di Presidente diversa dalla scadenza naturale, dovranno pervenire le candidature al ruolo di Consigliere, la cui idoneità verrà valutata dalla Giunta Esecutiva; la candidature ritenute idonee verranno sottoposte per l’eventuale elezione all’Assemblea convocata per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12 - I compiti del Consiglio Territoriale sono i seguenti:
- rappresentare la Federazione nel territorio di competenza per il quale il consigliere viene eletto,
- prestare assistenza nel territorio di competenza sia alla Federazione stessa che agli Associati che ne facciano richiesta;
- approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, l’importo delle quote associative e dei contributi integrativi da sottoporre all’Assemblea per la definitiva ratifica;
- esprimere i pareri sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente.
Le delibere del Consiglio Territoriale sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità nella votazione, prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 13 - La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dai Vicepresidenti e da rappresentanti degli Associati sino ad un massimo di 4 (quattro), nominati direttamente dal Presidente; è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente anziano.
La riunione della Giunta Esecutiva è valida quando è presente almeno la metà dei membri e sono ammesse le presenze per delega.
I compiti della Giunta Esecutiva sono i seguenti:
- contatti con i Soci, gli Affiliati e ogni ente esterno;
- accettazione delle domande dei nuovi Associati;
- gestione ordinaria della Federazione;
- assumere un Direttore Generale, fissandone i compensi;
- assumere un Segretario, fissandone i compensi; lo stesso deve essere un Socio;
- nominare il Tesoriere, che sarà depositario dei fondi sociali, fissandone i compensi; lo stesso deve essere un Socio;
- assumere eventuali collaboratori, fissandone i compensi;
- ricorso a legali e/o consulenti per argomenti o problematiche connesse agli scopi associativi;
- esaminare tutti gli argomenti riguardanti il perseguimento dei fini associativi;
- designare i rappresentanti della Federazione in Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro, quando questo sia richiesto e utile per i fini associativi;
- predisporre il bilancio consuntivo e di previsione dell’esercizio e sottoporlo all’Assemblea per la relativa approvazione
- proporre al Consiglio Territoriale l’importo delle quote associative e dei contributi integrativi per la successiva all’approvazione dell’Assemblea.
La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente con lettera semplice, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi 5 (cinque) giorni prima della riunione od il giorno antecedente, in caso di urgenza.
Le riunioni della Giunta sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) membri.
Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente anziano.
Qualora siano dimissionari membri di Giusta Esecutiva, il Presidente, qualora lo ritenga necessario, provvederà direttamente alla nomina del sostituto o dei sostituti, che rimarranno in carica sino al termine del quinquennio.
La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che si renderà necessario e almeno 4 (quattro) volte all’anno, su convocazione del Presidente o, in difetto, su richiesta di almeno 3 (tre) membri.
I membri di Giunta Esecutiva che non avranno partecipato a 3 (tre) riunioni consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Articolo 14 - Il Presidente dura in carica per 5 (cinque) anni e può essere rieletto; al Presidente spetta la rappresentanza legale, anche in giudizio; in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei Vicepresidenti, ad iniziare dal Vicepresidente anziano.
In caso di assoluta urgenza il Presidente può adottare dei provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva o del Consiglio Territoriale con l’obbligo di sottoporre tali provvedimenti alla ratifica dei suddetti Organi, nella prima riunione utile successiva alla loro adozione; in questi casi, si assume ogni responsabilità sino alla ratifica.
In caso di dimissioni del Presidente prima della scadenza naturale del mandato si attiveranno le procedure descritte al successivo articolo 16.

Articolo 15 - i Vicepresidenti sono due e collaborano con il Presidente alla conduzione e alla rappresentanza della Federazione, affiancandolo nell’elaborazione degli indirizzi e nella realizzazione delle attività.
Il Vicepresidente più anziano per età lo sostituisce nei casi di suo impedimento o cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato.
I Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea attraverso una votazione unica, a scrutinio segreto, sulle proposte approvate dal Consiglio Territoriale relative al Presidente designato e alla sua squadra.
I Vicepresidenti sono membri del Consiglio Territoriale.
Ai Vicepresidenti possono essere assegnate deleghe specifiche.
I Vicepresidenti durano in carica per 5 (cinque) anni fino all’elezione del loro successore e il loro mandato coincide con quello del Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti terminano il loro mandato con l’elezione del suo successore.
Il loro mandato è rinnovabile.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più dei Vicepresidenti venga a cessare dalla carica o assuma quella di Presidente per cessazione del medesimo, il Presidente provvede direttamente alla nomina del sostituto. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Articolo 16 - Viene istituita una Commissione per la valutazione dell’idoneità del candidato o dei candidati alla Presidenza, con relativa lista.
Le candidature alla Presidenza dovranno pervenire entro il termine di 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del mandato del Presidente o, se necessario, immediatamente dopo la cessazione della carica di Presidente diversa dalla scadenza naturale;
Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le candidature per la Commissione di valutazione; la stessa dovrà essere composta da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 3 (tre) soggetti.
Il Presidente convoca il Consiglio Territoriale per la valutazione dell’idoneità delle candidature pervenute per la Commissione; qualora le candidature ritenute idonee risultino superiori a 3 (tre), il Consiglio Territoriale procederà a sorteggio per la scelta dei componenti.
La composizione della Commissione dovrà essere comunicata entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; di tale Commissione non può far parte il Presidente in carica.
La stessa dovrà insediarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.
Entro il termine dei successivi 21 (ventuno) giorni la Commissione dovrà esprimere il proprio responso in merito all’idoneità delle candidature pervenute per la Presidenza.

Articolo 17 - Il Direttore Generale collabora con il Presidente ed i membri degli altri Organi collegiali nell'attuazione delle deliberazioni assunte. Concorre inoltre alla definizione delle analisi e delle proposte nell’ambito dei Gruppi di lavoro tecnici alle cui riunioni può prendere parte e pone in atto tutte le iniziative e gli interventi utili al miglior perseguimento degli scopi associativi.
Il Direttore Generale indirizza e coordina l’attività degli uffici e assume la responsabilità del loro buon funzionamento, anche stabilendo e risolvendo i rapporti di lavoro con il personale, comunque tutto posto alle sue dipendenze.
Il Direttore Generale può essere anche un non Associato.
Il Direttore Generale, qualora non sia un Associato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Territoriale ed è sempre invitato alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Articolo 18 - E’ prevista la figura di un unico Revisore Legale che ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Al Revisore legale compete la vigilanza sull’andamento della gestione economico-finanziaria, la redazione di una relazione annuale all’Assemblea sul rendiconto economico consuntivo e la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Territoriale per tematiche connesse ai propri compiti.
Il Revisore Legale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.
Il mandato del Revisore legale ha durata triennale e la sua elezione avviene ad anni sfalsati rispetto a quella del Presidente.
Il Revisore Legale è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Territoriale e della Giunta Esecutiva.

Articolo 19 - Le deliberazioni degli Organi associativi risultano dai resoconti conservati presso gli uffici di FederIdroelettrica, redatti e siglati dal Segretario nonché dal Presidente o da chi ha presieduto le riunioni.
I resoconti delle Assemblee sono inviati a tutti gli Associati mediante iscrizione nell’area riservata agli Associati del portale internet.
I resoconti delle riunioni del Consiglio Territoriale sono inviati ai rispettivi membri mediante posta elettronica.
I resoconti delle riunioni della Giunta Esecutiva sono inviati ai rispettivi membri mediante posta elettronica.
I resoconti delle riunioni sono sottoposti ad approvazione nella prima riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

Articolo 20 - Il patrominio dell’Associazione è costituito da:
- l’introito delle quote associative e degli eventuali contributi integrativi deliberati dall’Assemblea;
- i mobili e gli immobili di proprietà della Federazione;
- le eredità e le eventuali oblazioni a titolo di liberalità che fossero effettuate dai Soci o da terzi per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- le risultanze attive della gestione finanziaria;
- i contributi provenienti da Enti pubblici e/o dalle Istituzioni (locali, statali e comunitarie);
- eventuali importi introitati per contratti di sponsorizzazione;
- le eventuali altre entrate derivanti da servizi e da attività finalizzate alla tutela degli interessi dei Soci, ivi compresa la fornitura di servizi accessori con costi a carico del richiedente.

Articolo 21 - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - In caso di scioglimento della Federazione, l’Assemblea delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, che comunque non potrà essere retrocesso ai Soci, ma destinato ad Enti con finalità analoghe o allo Stato.

Articolo 23 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e quelle di Diritto Comune.